Accordo di ristrutturazione tra gli istituti di diritto concorsuale, con credito prededucibile

Pubblicato il 20 gennaio 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1182 del 18 gennaio 2018, si esprime sulla natura dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis della Legge fallimentare.

La vicenda

L’occasione è data dal ricorso presentato da tre avvocati che chiedevano di essere ammessi al passivo fallimentare di una Spa, in prededuzione, per il compenso vantato in relazione a prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Con il decreto di esecutività dello stato passivo, invece, il credito veniva ammesso solo in privilegio.

Credito per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione solo in privilegio?

Il tribunale di Verona aveva respinto l’opposizione dei professionisti ritenendo che la fattispecie di cui sopra – ossia l’accordo di ristrutturazione – è estranea, per il suo carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali; specificando, inoltre, che, in ogni caso, il citato accordo di ristrutturazione, pur omologato, non aveva apportato alcuna utilità alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco tempo dall’omologa.

Proprio contro tale provvedimento gli avvocati proponevano ricorso in Cassazione.

Natura dell’accordo di ristrutturazione

Nella sentenza n. 1182 del 18 gennaio, la Suprema Corte riconosce che “per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi di impresa, (...) l’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale".

Tale appartenenza può ritenersi implicitamente contrassegnata dalla decisione della stessa Corte di accostare l’accordo al concordato preventivo quale istituto affine, nell’ottica delle procedure alternative al fallimento.

Anche sulla seconda questione sollevata dai ricorrenti, che evidenziavano come il Tribunale avesse erroneamente escluso la prededuzione in base al fatto della successiva dichiarazione di fallimento, si esprime la Corte di Cassazione.

Si ricorda che, anche con riferimento al concordato preventivo, la Corte ha affermato che il credito del professionista che ha svolto attività di assistenza/consulenza rientra tra i crediti sorti “in funzione della procedura e, come tale, secondo la legge fallimentare, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento”, senza la necessità che venga accertato con valutazione a posteriori che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa dei creditori in ragione dei risultati raggiunti.

Funzionalità dell'accordo di ristrutturazione

Si tratta di un precetto di carattere generale che vale, oltre che per il concordato preventivo, anche per le prestazioni funzionali all’accordo di ristrutturazione.

Infatti, nel caso in cui all’accordo faccia seguito la dichiarazione di fallimento, l’utilità concreta per la massa dei creditori non è richiesta, dato che i concetti di funzionalità e di utilità concreta non possono essere sovrapposti e nè confusi tra loro.

Pertanto – conclude la sentenza n. 1182/2018 – non può ritenersi esclusa la funzionalità della prestazione per il solo fatto che all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione è seguito il fallimento. Mentre è possibile che l'opera intellettuale del difensore sia valutata come di nessuna utilità per la massa dei creditori, perché prestata in condizioni che, sin dall'inizio, non consentivano alcun salvataggio dell'impresa.

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