Entro il 27 dicembre 2016 i contribuenti sono chiamati alla cassa per affrontare l’ultimo importante appuntamento fiscale dell’anno: il versamento dell’acconto Iva 2016.
Si ricorda che per la determinazione dell'importo dell’acconto Iva dovuto è possibile utilizzare tre distinti metodi: storico, previsionale ed analitico.
Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo:
- “6013” per i contribuenti mensili
- “6035” per quelli trimestrali.
L’anno di riferimento da indicare è il “2016”.
L’ammontare dell’acconto, insieme all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello Iva 2017.
Il pagamento può avvenire solo in via telematica attraverso i servizi di home banking oppure attraverso Entratel o Fisconline,.
Da quest'anno entrano in vigore nuove e più convenienti condizioni rispetto al passato per il ravvedimento operoso, che può essere scelto dai contribuenti che non dovessero riuscire ad effettuare il pagamento dell’acconto Iva entro i termini previsti.
Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto Iva, l'articolo 13 del Dlgs n. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa pari al 30% dell’Iva non versata.
Ma, grazie alle modifiche introdotte dall’articolo 15 del Decreto legislativo n. 158/2015, di cui la Legge di Stabilità 2016 ha anticipato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2016, tale sanzione sarà ridotta nella misura del 50% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del 27 dicembre 2016.
Ne deriva che grazie all'applicazione del combinato disposto del principio del favor rei (art. 3, comma 3, Dlgs n. 472/1997) e delle nuove condizioni del ravvedimento operoso, coloro che decideranno di regolarizzare volontariamente l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto Iva in tempi brevi, godranno di condizioni più vantaggiose rispetto al passato.
Nel caso del cosiddetto “ravvedimento sprint”, nei 15 giorni successivi al 27 dicembre 2016, la sanzione da pagare sarà pari a:
l’1,5% dell’imposta non versata (1/10 del 15%) se il ravvedimento spontaneo avviene entro il 27 gennaio 2017 (trentesimo giorno dalla scadenza);
l’1,67% dell’imposta non versata (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene tra il 28 gennaio 2017 e il 28 marzo 2017 (primo giorno lavorativo successivo al novantesimo giorno dalla scadenza).
La data del 27 dicembre 2016, se non rispettata, integra la fattispecie di reato di omesso versamento.
In altri termini, da quest'anno l'avvio del reato di omesso versamento Iva per l'anno precedente viene commesso se non viene pagata l’imposta relativa al 2015 entro il 27 dicembre prossimo.
Dunque, in relazione al periodo d'imposta 2015, chi non rispetta la data indicata per i pagamenti dovuti e relativi all’anno scorso, incorre nel delitto per il periodo di imposta 2015.
Infatti, in virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015 il reato di omesso versamento, previsto dall’articolo 10-ter del Dlgs n.74/2000, sanziona ora con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiora a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta (soglia di punibilità precedente 50.000 euro).
Si ricorda che il reato di omesso versamento Iva ha natura di reato omissivo istantaneo e si perfeziona, quindi, alla scadenza del termine entro cui deve essere effettuato il pagamento.
Il reato non è commesso se il contribuente effettua il ravvedimento operoso, il pagamento a seguito della ricezione dell’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate o il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di Equitalia.
In tutte queste ipotesi, però, per bloccare la condanna penale è necessario che l’adempimento avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
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