Incentivo all'esodo e pensioni: l'INPS spiega le novità fiscali

Pubblicato il 21 febbraio 2024

Con il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina fiscale da applicare alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione.

Le novità fiscali introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 prevedono l’applicazione delle nuove aliquote IRPEF e delle nuove detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, del trattamento integrativo e degli assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo.

Nuove aliquote IRPEF e detrazioni

Con la riforma fiscale sono state rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024.

È stata prevista la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito e la seguente rimodulazione delle aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche:

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, è stata innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista all’articolo 13 comma 1, lettera a) del TUIR se il reddito complessivo dei titolari di redditi di lavoro dipendente non supera 15 mila euro.

L’Inps applica la nuova disciplina fiscale sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

Trattamento integrativo

È stato confermata la corresponsione del trattamento integrativo a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Pertanto, l’Inps assicura l’erogazione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

Assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo

I Fondi di solidarietà del settore del credito e del settore del credito cooperati garantiscono l’importo mensile netto dell’assegno straordinario da corrispondere al lavoratore in esodo.

L’assegno è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

Il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai predetti Fondi di solidarietà con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024 è effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

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