Accisa dovuta per miscelazione di prodotti energetici nei depositi commerciali

Pubblicato il 23 gennaio 2020

Esenzioni sulle accise per uso di prodotti energetici con precisazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Ad essere esaminata nella risoluzione n. 1 del 22 gennaio 2020 è la disciplina degli impieghi di prodotti energetici all’interno degli stabilimenti di produzione. In particolare, l’attenzione è rivolta a stabilire i confini del processo produttivo validi ai fini dell’applicazione delle accise, con riferimento alle operazioni di miscelazione.

In base alla normativa unionale, il consumo di prodotti energetici in uno stabilimento di produzione dei medesimi non è considerato fatto che genera l’applicazione dell’imposta. Invece, è soggetto ad accisa il prodotto destinato a scopi non legati alla produzione di prodotti energetici.

La norma italiana - art. 22, D.Lgs. n. 504/95 – ha riprodotto lo stesso principio aggiungendo la presunzione che si considerano consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti.

In ragione di questo, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto non applicabile l’accisa se il consumo di prodotti energetici avviene all’interno di uno stabilimento di fabbricazione e per fini connessi alla produzione degli stessi prodotti.

Da tale ambito, però, esula la categoria dei depositi commerciali di prodotti energetici, ex art. 23, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 504/95, per mancanza dei requisiti di legittimazione.

Ciò implica che è dovuta l’accisa sul prodotto impiegato in impianti di mero stoccaggio per operazioni di riscaldamento necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici.

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