Vietato in ogni caso l’accesso agli automobilisti nelle aree pedonali: è sufficiente la presenza del cartello verticale, non essendoci bisogno della delimitazione con piloni e catene.
E’ stato quindi accolto il ricorso di un comune laziale avverso la pronuncia del giudice di pace, che aveva annullato la multa inferta all’automobilista perché l’area non risultava transennata.
Ma, secondo la sentenza n. 21883 del 14 ottobre 2009 della Corte di cassazione, il codice della strada afferma che vanno rispettate le prescrizioni indicate nella segnaletica stradale e che i cartelli verticali prevalgono su quelli orizzontali: quindi di fronte al cartello di divieto di accesso l’automobilista doveva astenersi dal circolare nell’area.
A nulla rileva, aggiunge la Corte, il fatto che a tergo del cartello non vi fosse il numero di ordinanza; ciò non inficia la validità del divieto e quindi la multa.
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