E’ consentito, alle pubbliche amministrazioni, limitare nel tempo la disponibilità dei documenti per l’accesso.
Appare infatti inimmaginabile, nonostante il progredire delle potenzialità tecnologiche, una generale conservazione tendente all'infinito dei documenti amministrativi, che prescinda ossia dalle tematiche trattate, dalla segretezza o valenza storica dei documenti medesimi.
La temporalizzazione della detenzione dei documenti, una volta che il procedimento si sia concluso, non trova ostacolo neanche nell'esigenza, posta dall'art. 24, comma 7 Legge n. 241 del 1990, di garantire comunque l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Infatti, per assicurare l’effettività della garanzia non vi è bisogno di una disponibilità a tempo indeterminato, prestandosi ad essere idonea la concreta possibilità di accesso per un tempo ragionevolmente determinato.
Le regolamentazione temporale della disponibilità dei documenti per consentirne l’accesso, deve in ogni caso completarsi, proprio per evitare la frustrazione del diritto, con l’ancoraggio del tempo stabilito a termini di decorrenza certi e con la preventiva informazione in ordine agli stessi.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione quarta, con sentenza n. 1332 del 24 marzo 2017, in una vicenda relativa al diniego parziale, da parte dell’Arma dei Carabinieri, della richiesta di accesso agli atti posta da un Maresciallo, e concernente documenti inerenti una prova di conoscenza linguistica da quest’ultimo sostenuta. Diniego accordato dall'Amministrazione, stante la mancata disponibilità di parte della documentazione richiesta, in quanto era stata trattenuta per un periodo limitato di 30 giorni.
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