Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico protetto, ex art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema, posta in essere da un soggetto che, pur essendo abilitato (possesso della password), violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, per delimitarne oggettivamente l’accesso. E di certo non può ritenersi rispettosa delle regole dettate dal titolare, la condotta di chi utilizzi la password – fosse anche ottenuta con il consenso del titolare medesimo – per modificarla indebitamente, impedendo a quest’ultimo di accedervi.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, accogliendo solo in parte il ricorso di una donna, imputata ex art. 615 ter, in quanto si era introdotta nell’e mail dell’ex marito cambiandovi la password con impostazione di una nuova domanda di recupero. Il fatto che la donna fosse a conoscenza della password di accesso alla casella di posta elettronica, non esclude – secondo la Corte Suprema con sentenza n. 52572 del 17 novembre 2017- l’astratta configurabilità del reato di accesso abusivo, in considerazione del risultato ottenuto, in palese contrasto con la volontà del titolare del sistema informatico. Estinto tuttavia il reato per intervenuta prescrizione, restano ferme le statuizioni civili.
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