Accertamento su conti bancari. Operazioni non riferibili a fatti imponibili, da dimostrare

Pubblicato il 26 maggio 2017

Onere probatorio a carico del contribuente

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 D.p.r. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti. Mentre si determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo a tal fine una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna operazione effettuate sia estranea ai fatti imponibili.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in due simili pronunce, cassando – in accoglimento delle ragioni dell’Agenzia delle Entrate – le sentenze con cui la Ctr aveva disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento Iva e Irpef a carico di un professionista, con conseguente rettifica in aumento della relativa dichiarazione dei redditi.

Dimostrazione analitica

A parere della Corte Suprema, in applicazione del principio suindicato, erroneamente la Commissione regionale aveva ritenuto sufficiente la generica giustificazione fornita dal contribuente, svolgente attività di amministratore di condominio, che i versamenti sui propri conti fossero ricollegabili al pagamento da parte dei condomini degli oneri di gestione condominiale.

Invero - secondo il Collegio con ordinanze n.ri 13075 e 13076 del 24 maggio 2017 – non può dirsi sufficiente, a tal proposito, la mera indicazione dei beneficiari delle operazioni, ma devono essere precisate le ragioni di dette operazioni (cosa che il contribuente qui non ha fatto), in modo da escluderne la riferibilità alle operazioni imponibili.

 

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