Un punto a favore del contribuente se l’atto di accertamento contiene solo una delega in bianco.
E’ netta la pronuncia della Corte di cassazione – ordinanza n. 12960 del 23 maggio 2017 – giudicando il ricorso per cassazione presentato dall’agenzia delle Entrate contro la sentenza della Ctr che ha dichiarato nullo l’atto impositivo contenete maggiori imposte Ires, Irap ed Iva per il periodo di imposta 2006, in quanto sottoscritto da un funzionario non specificatamente delegato avendo l’Agenzia inviato un atto di delega non nominativo, ossia in bianco.
I giudici di Piazza Cavour hanno ricordato quanto affermato nella precedente sentenza 22803/15: “in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del dpr. 600/73 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio o in bianco, che si limiti a indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”.
Non è ammessa, quindi, la delega per relationem con riferimento a un soggetto incerto, in quanto i capi ufficio al momento della delega possono non essere più tali quando viene sottoscritto il documento.
Solo se ci si trova di fronte ad una cartella esattoriale, al diniego di condono, all'avviso di mora, all'attribuzione di rendita, in mancanza di una sanzione espressa, può operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".