Accertamento notificato dopo adesione al PVC: illegittimo

Pubblicato il 24 luglio 2024

E' lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell'Ufficio finanziario che, dopo aver emesso atti di accertamento con adesione accettati dal contribuente per alcune annualità, emetta avvisi di accertamento per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, senza motivazione e nonostante il tempestivo adempimento degli atti emanati.

Con l'ordinanza n. 19362 del 15 luglio 2024, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di legittimo affidamento del contribuente nell’ambito delle procedure di accertamento con adesione.

Adesione a PVC: va tutelato il legittimo affidamento del contribuente  

Il caso esaminato dalla Cassazione

Nella vicenda esaminata, la Cassazione si è occupata di una controversia fiscale riguardante un avviso di accertamento per IRAP e IRPEF relativo all'anno 2008.

La controversia ha coinvolto una società in liquidazione e i suoi soci, che avevano ricevuto l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La società e i soci si sono rivolti alla Suprema corte dopo che la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accertamento.

Il ricorso dei contribuenti

Tra le questioni sollevate, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 5 bis del Decreto legislativo n. 218/1997, vigente ratione temporis, deducendo che la società aveva precedentemente prestato adesione ad un accertamento tributario in relazione a tutti gli anni compresi nello stesso, compreso l'anno 2008.

L’Amministrazione finanziaria non aveva comunicato alcun rigetto della relativa domanda e non era quindi titolare del potere di procedere mediante l’invio di un nuovo avviso di accertamento riferito all'anno 2008.

La condotta dell'Agenzia delle Entrate, ciò posto, era contraria al principio di buona fede e collaborazione, lesiva del legittimo affidamento del contribuente.

Difatti, essendo stata presentata una regolare adesione al PVC (Processo verbale di constatazione) anche per l’anno 2008 - che non era stata mai respinta - era illegittima la pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate mediante la notificazione di un avviso di accertamento quattro anni dopo.

L’atto impositivo, ciò posto, andava annullato.

La decisione della Corte di cassazione

La Sezione tributaria della Corte di cassazione ha giudicato fondato il motivo di ricorso.

Adesione ai verbali di constatazione

Nella decisione, la Corte ha ricordato come, ai sensi dell’art. 5 bis del Decreto legislativo n. 218/1997, il contribuente, in questo caso la società, può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

La disciplina di legge, nei predetti casi, pone una specifica condizione: l'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione, e deve pertanto riguardare tutti gli anni d’imposta in relazione ai quali l’Amministrazione finanziaria ha mosso rilievi.

Nella vicenda esaminata, la società aveva correttamente prestato adesione in relazione a tutti gli anni, compreso il 2008.

L'Ufficio finanziario, successivamente, aveva trasmesso gli atti di definizione in relazione ad alcuni anni, ma non con riferimento al 2008, senza comunicare le ragioni che l’avevano indotta ad operare in tal senso.

L’Agenzia delle Entrate, in giudizio, aveva sostenuto che in relazione al 2008 non poteva procedersi nelle forme dell’adesione.

Questo perché all’epoca della notificazione del PVC l’anno non si era ancora concluso e la società non aveva pertanto presentato la dichiarazione dei redditi, con la quale avrebbe potuto adeguarsi ai rilievi ed evitare ogni accertamento fiscale.

Legittimo affidamento dei contribuenti

Ebbene, la Cassazione ha ritenuto non condivisibile la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria.

Gli Ermellini hanno rammentato di aver già avuto modo di statuire in un analogo giudizio in cui l’Amministrazione finanziaria aveva tramesso al contribuente gli atti di definizione in relazione ad alcuni anni d’imposta (Cassazione n. 12372/2021).

Anche nel suddetto caso, l'Agenzia aveva poi notificato gli avvisi di accertamento in relazione agli anni successivi pur oggetto di comunicazione di adesione da parte del contribuente medesimo.

Ebbene, in tale vicenda, la Cassazione aveva stabilito che occorre tenere conto della concreta incidenza del principio del legittimo affidamento nel sistema tributario, in generale, e nella fattispecie in giudizio, in particolare.

Emissione avviso lesiva degli interessi dei contribuenti

Nel caso in esame, la stessa prospettazione dei contribuenti individuava l'effettiva aspettativa - unica su cui poteva misurarsi il legittimo affidamento e, dunque, le conseguenze della lesione dei principi di collaborazione e buona fede - nella emissione di un atto di adesione i cui contenuti erano commisurati a quanto determinato con il PVC.

L'emissione di un avviso di accertamento per l'originaria pretesa, dunque, risultava lesivo dell'interesse dei contribuenti per il maggior importo, ossia per la differenza tra quanto concordato e quanto richiesto.

La condotta dell’Amministrazione finanziaria, in conclusione, appariva contraria a buona fede ed aveva sottratto ai contribuenti la possibilità di accedere a benefici di legge, come la riduzione delle sanzioni.

In definitiva, la Suprema corte ha cassato la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Il principio di diritto ribadito dalla Cassazione

Di seguito il principio di diritto a cui la Corte di cassazione ha inteso dare continuità:

“in tema di accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, è lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell'Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso di accertamento per l'originaria pretesa, sicché, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti”.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Una società in liquidazione e i suoi soci hanno ricevuto avvisi di accertamento per IRAP e IRPEF relativi all'anno 2008.
Questione Dibattuta Se la condotta dell'Agenzia delle Entrate, che emette avvisi di accertamento per annualità successive a quelle coperte dall'adesione senza una motivazione adeguata, violi il principio di buona fede e legittimo affidamento del contribuente.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha stabilito che la condotta dell'Agenzia delle Entrate è lesiva del principio di buona fede e collaborazione. Ha riconosciuto il legittimo affidamento del contribuente e cassato la decisione impugnata rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo giudizio.
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