L’Ispettorato nazionale del lavoro interviene, con Nota n. 2016 del 10 ottobre 2022, a dirimere la questione relativa all’individuazione dell’organo competente a decidere in tema di ricorso proposto ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004.
La questione in esame si riferisce specificatamente ai ricorsi amministrativi ex art. 16, che riguarda i ricorsi contro atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7 del medesimo decreto e a norma del quale non è più previsto il ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro.
Per individuare specificatamente a chi si riferisce la norma, ricordiamo che i soggetti titolari del potere di diffida sono:
L’INL, investito da numerose richieste di chiarimenti in merito all’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi avverso atti di accertamento che abbiano interessato un datore di lavoro che occupa personale impegnato in ambiti provinciali diversi rispetto a quello di competenza dell’organo ispettivo, chiarisce che occorre privilegiare la trattazione unitaria innanzi al direttore dell’Ispettorato territoriale nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo in quanto:
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