La motivazione dell’atto di accertamento fiscale basato su studi di settore non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri individuati, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.
E’ quanto enuncia la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, accogliendo il ricorso di un contribuente esercente un’attività commerciale, avverso un accertamento fiscale notificatogli dalle Entrate.
In altre parole, gli studi di settore – rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti – rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, ben possono fondare il legittimo esercizio, da parte dell’Ufficio finanziario, dell’accertamento analitico – induttivo ex art. 39 comma 1 D.p.r. n. 600/1973.
Accertamento che tuttavia deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, sia nella fase amministrativa che soprattutto contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e contenuti, la sussistenza di condizioni che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards dettati dagli studi di settore, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato. Mentre all'Ente spetta dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento e le ragioni per le quali sono state eventualmente disattese le contestazioni del contribuente.
L’esperimento del contraddittorio con il contribuente e la valutazione delle relative risultanze - conclude la Corte con sentenza n. 12631 del 19 maggio 2017- costituiscono elementi essenziali ed imprescindibili della validazione, da parte del giudice, dell’accertamento fiscale basato sugli studi di settore. Ciò in quanto l’elaborazione statistica dei parametri, di per sé soggetta ad approssimazione, deve essere adeguata alla realtà reddituale del singolo contribuente, solo così potendo emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione di concreta realtà economica dell’impresa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".