Accertamento esecutivo, autonomia comunale nella rateazione dei debiti

Pubblicato il 21 aprile 2020

In caso di atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, co. 792 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), spetta agli enti locali disciplinare la rateazione dei tributi. I poteri regolamentari dei Comuni in materia di dilazione sono molto ampi. L’unico limite è rappresentato dalla durata massima della rateazione per somme maggiori di 6.000,01 euro che non può essere inferiore a 36 mesi.

A specificarlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020. Il documento di prassi fa chiarezza sulle modalità di rateazione delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo.

Accertamento esecutivo, le modalità di ripartizione delle rate

L’art. 1, co. da 796 a 801 della L. n. 160/2019 disciplina, in via generale, le modalità di ripartizione del pagamento delle somme dovute - fino a un massimo di 72 rate - che devono adottare gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate.

Tali modalità, però, possono essere derogate dai Comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall’art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

Accertamento esecutivo, i chiarimenti del MEF

Quanto appena affermato significa che nel proprio regolamento l'ente locale può disciplinare autonomamente le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi.

La predetta deroga – precisa il MEF – vale anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di cui all’art. 1, co. 792 della L. n. 160/2019, prima che questi ultimi divengano esecutivi.

Infine, nella risoluzione viene chiarito che anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all'agente della riscossione permane la facoltà per il Comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare.

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