Precisati, dai giudici della cassazione, i tratti dell’accertamento fiscale basato sullo scostamento dagli studi di settore.
Con l’ordinanza n. 23252 del 18 settembre 2019 viene adottato, in materia, il rigido principio secondo cui il calcolo del reddito effettuato tramite gli studi di settore può costituire una presunzione legale che, da sola, è idonea a sorreggere l’atto di accertamento, se è stato instaurato validamente il contraddittorio. Il soggetto accertato può sempre fornire la prova contraria in fase predibattimentale e in sede contenziosa.
L’accertamento ha colpito un grossista che smercia materiale elettrico e risultato non in linea con i calcoli degli studi di settore; inoltre sono emerse gravi incongruenze nella gestione dell’azienda e l’antieconomicità della stessa.
Il contribuente, nel ricorso presentato, si duole che l’accertamento si sia basato solo sulle risultanze dello scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore. Tali studi, essendo presunzioni semplici, devono essere accompagnati da altri elementi di prova caratterizzati da requisiti di gravità, precisione e concordanza che, nel caso concreto, sono assenti.
Da tali assunti la Corte di cassazione dissente.
Viene ricordato che gli studi di settore rappresentano valori che, se superiori al dichiarato, possono essere il presupposto per il legittimo esercizio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, che deve tenersi in contradditorio con il contribuente. Su tale soggetto ricade l’onere, nella fase amministrativa e contenziosa, di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, così da giustificare la presenza di un reddito inferiore.
Quindi, l’ordinanza n. 23252/2019 fa presente che l’accertamento basato sugli studi di settore nasce a seguito del contraddittorio che deve essere obbligatoriamente attivato, pena la nullità dell’atto impositivo. Infatti in sede di contraddittorio, il contribuente può dimostrare le circostanze concrete che giustificano lo scostamento del reddito. Qualora il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ma il contribuente non vi partecipi o si astenga dal fornire prove a sostegno del minor reddito prodotto, l’ufficio fiscale può emettere valido accertamento basato solo sugli studi di settore.
A seguito di quanto sopra detto, si enuncia il seguente principio di diritto: “il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l'accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale e anche in sede contenziosa”.
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