Abuso del diritto, riformulato ed equivalente all’elusione fiscale
Pubblicato il 27 dicembre 2014
L’
abuso del diritto è equivalente all’elusione fiscale e potrà ora essere esteso a tutti i tributi, con l’eccezione dei diritti doganali.
Le due fattispecie verranno disciplinate dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente; pertanto, potranno essere condannate tutte quelle operazioni che – anche se eseguite nel rispetto formale delle norme - sono finalizzate ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.
L’abuso del diritto, inoltre, dovrà essere contestato dall’Amministrazione finanziaria che dovrà, comunque, garantire un ampio
contraddittorio al contribuente.
Le contestazioni dell’abuso non potranno essere imposte da parte dei verificatori, ma saranno necessariamente il frutto di un confronto. Infatti, l’accertamento dovrà essere preceduto da una
richiesta di chiarimenti al contribuente, che avrà 60 giorni per rispondere. Nel caso dovesse scadere tale termine per i controlli, scatterà una proroga automatica di 60 giorni per emettere l’avviso.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria non potrà contestare le intese che presentano “
ragioni extrafiscali non marginali” come, per esempio, le ristrutturazioni aziendali finalizzate al reperimento di nuovi canali di finanziamento oppure in grado di creare nuove opportunità di produzione o di sostenere i livelli occupazionali.
La
clausola antielusiva diviene, infine, residuale e potrà essere azionata solo nel caso non risultino applicabili le norme tributarie più specifiche, come quelle di reato contemplate dal Dlgs
74/2000.
Questa è la nuova configurazione dell’
abuso di diritto così come è stato
regolamentato dallo schema di decreto legislativo che è stato
deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 dicembre 2014.
La nuova veste dell’abuso del diritto
L’abuso del diritto appare, dunque, completamente rinnovato e potrà trovare applicazione in sede di accertamento fiscale solo se gli indebiti vantaggi fiscali rinvenuti non possano essere contestati utilizzando altre disposizioni normative già in vigore.
In tutti i casi, infatti, in cui la fattispecie rinvenuta dall’Amministrazione finanziaria configuri una frode, una simulazione oppure un reato tributario, essa dovrà essere perseguita con gli strumenti che l’ordinamento ha già a sua disposizione, senza ricorrere all’abuso del diritto.
Finora, invece, l’abuso del diritto è stato confuso con altri comportamenti fraudolenti e simulatori e proprio per superare il rischio di una tale sovrapposizione di concetti è stata inserita nell’ambito del decreto delegato anche un’altra previsione relativa alla fattispecie in argomento, quella secondo la quale l’
abuso deve essere contestato con un autonomo atto di accertamento.
Dal punto di vista più strettamente tributario, dunque, l’abuso non sarà più contestabile dal giudice e si manifesterà in presenza di tre condizioni:
- mancanza di una ragione economica delle operazioni effettuate;
- realizzazione di un vantaggio fiscale indebito per il contribuente;
- il vantaggio dovrà essere la conseguenza principale dell’operazione.
L’obiettivo del Governo, confluito nel decreto legislativo sulla certezza del diritto, è dunque evidente e si sostanzia nella volontà di delimitare l’abuso del diritto, riformulare gli altri reati tributari e sollecitare la collaborazione fra le grandi imprese e il Fisco prevedendo pene più ampie per chi dichiara il falso. Con questa nuova veste, la disciplina dell'abuso del diritto non sarà applicabile solo alle imprese, ma anche ai professionisti.
Da segnalare, infine, che nel decreto delegato il vocabolario utilizzato appare in linea con quello adottato dalla Commissione Ue nel piano antievasione varato nel dicembre 2012.