Pronuncia della Corte di cassazione in tema di responsabilità della banca per abusiva concessione di credito a impresa in palese situazione di crisi economica: va risarcito, dall'istituto di credito, il danno cagionato al patrimonio sociale in conseguenza dell'erogazione del finanziamento.
E’ abusiva l’erogazione del credito effettuata dalla banca, con dolo o colpa, a impresa in palese situazione di difficoltà economico-finanziaria e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi.
Tale condotta integra un illecito del soggetto finanziatore, venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, nel caso ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.
Per contro, non commette un’abusiva concessione di credito la banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile.
Ciò sulla base di una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, fondata su documenti, dati e notizie acquisite, da cui possa desumersi la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.
Il curatore fallimentare, in tale contesto, è legittimato a convenire in giudizio la banca per la concessione abusiva del credito - in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso - che abbia causato una diminuzione del patrimonio del fallito.
In tale ipotesi, il curatore può agire sia per il danno diretto all'impresa sia per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Sono i principi enunciati dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021, pronunciata in riferimento a una causa in cui era in discussione la responsabilità di alcune banche per l'abusiva concessione di finanziamenti a un’impresa in palese situazione di difficoltà economico-finanziaria.
Nella decisione, gli Ermellini hanno anche spiegato come la responsabilità in capo alla banca, abusiva finanziatrice, possa sussistere in concorso con quella degli organi sociali, in via di solidarietà passiva.
In detto caso, non è necessario l’esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo.
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