A partire dal periodo d’imposta 2025 la dichiarazione precompilata si arricchirà obbligatoriamente di nuovi dati: saranno indicate anche le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.
I soggetti obbligati alla trasmissione sono gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023, con le modalità stabilite da un apposito provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate.
Il 4 ottobre 2023, il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha pubblicato il provvedimento n. 354629 con il quale sono state individuate le modalità e i termini di trasmissione al Fisco dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, oltre che le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
Il decreto MEF 29 marzo 2023 ha esteso la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute dalle persone fisiche per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, che beneficiano della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lett. i-decies del TUIR, su un importo fino a 250 euro, se effettuate con modalità “tracciabili”.
Tale norma dispone che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettano telematicamente, all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa per gli anni 2023 e 2024 e obbligatoriamente dal 2025, una comunicazione con le informazioni relative alle spese tracciabili sostenute dagli utenti nell’anno precedente, per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali, al netto di eventuali rimborsi erogati nell’anno.
I suddetti soggetti devono inviare una comunicazione con l’indicazione:
NOTA BENE: L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.
L’obbligo di trasmettere i dati dei rimborsi è esteso, oltre agli enti pubblici e ai privati affidatari, anche agli altri soggetti che erogano rimborsi (ad esempio i datori di lavoro).
Tali soggetti comunicano l'importo dei rimborsi, disposti nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno a cui si riferisce la spesa rimborsata.
NOTA BENE: Il nuovo adempimento riguarda soltanto gli abbonamenti che riportano gli elementi identificativi dell’intestatario (dati anagrafici, eccetera), sono esclusi, quindi, i titoli di viaggio per i quali non è prevista la registrazione di tali informazioni.
Il provvedimento agenziale n. 354629 pubblicato sul sito istituzionale il giorno 5 ottobre 2023 dispone che i soggetti obbligati alla comunicazione, devono utilizzare il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate.
I file contenenti le comunicazioni sono controllati utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Gli invii possono essere di tre tipi:
L’Invio ordinario è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento e i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
L’Invio sostitutivo è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
L’Invio di annullamento è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Il termine per l’invio delle suddette comunicazioni è lo stesso previsto per tutti gli altri invii relativi alla dichiarazione precompilata.
L’invio dovrà avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia e utilizzando i software di controllo forniti gratuitamente dalle Entrate.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.
Analogamente a quanto avviene per gli altri dati che confluiscono nella precompilata, gli abbonati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi a tali spese e di non farli inserire, quindi, nella propria dichiarazione precompilata.
L’opposizione all’inserimento delle spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico nella dichiarazione precompilata può avvenire in due modi:
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