A chi e quando spetta la nuova NASpI

Pubblicato il 05 gennaio 2022

Nell'ambito della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2022 modifica la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI su più fronti.

L'articolo 1, commi 221 e 222 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, riforma l’ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

L'INPS ha spiegato tutte le novità introdotte nella circolare n. 2 del 4 gennaio 2022.

NASpI: nuovi beneficiari

Fino al 31 dicembre 2021 la NASpI è stata riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Restavano invece esclusi dalla tutela i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

La legge di Bilancio 2022, relativamente agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, ha esteso l'ombrello della NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Gli stessi operai agricoli a tempo indeterminato cessano pertanto di godere dell'indennità di disoccupazione agricola dall’anno di competenza 2022, ma qualora abbiano maturato i requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione agricola nel 2021 possono presentare domanda di disoccupazione agricola, per il 2021, entro il 31 marzo 2022.

NASpI: requisiti di accesso

Per avere diritto alla NASpI gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984 devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

⦁ stato di disoccupazione (articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

⦁ almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (a tal fine sono considerati utili i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, fatta eccezione per i contributi versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 e già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola).

NASpI: calcolo, durata e domanda

L'INPS nella circolare n. 2 del 2022 sottolinea il diverso sistema di calcolo e la differente durata della NASpI rispetto all'indennità di disoccupazione agricola.

NASpI

Disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo indeterminato


E' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

E' pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro (annualmente rivalutato).

Se la retribuzione è superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l'importo di 1.227,55 euro.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.


L’indennità giornaliera è pari al 30% della retribuzione media giornaliera e indennizza tutti i periodi di mancata occupazione – anche precedenti al rapporto di lavoro poi cessato – verificatisi nel corso dell’anno di competenza della prestazione.

La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari alle giornate effettivamente lavorate nell’anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo, nei limiti del parametro annuo di riferimento di 365 giorni (366 negli anni bisestili).

La domanda di NASpI va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica sul portale web dotandosi di SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e Carta nazionale dei servizi (CNS), direttamente o avvalendosi degli Istituti di Patronato. In alternativa, è possibile presentarla tramite il servizio di Contact Center integrato.

NASpI: contribuzione e obblighi dei datori di lavoro

In conseguenza della estensione della NASpI, il comma 222 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 prevede che nei confronti delle imprese “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240” e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si applichino le disposizioni del settore dell'industria anche agli effetti della contribuzione.

Pertanto, dal 1° gennaio 2022, anche le imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo dal 1° gennaio 2022 o precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.

Nei confronti di tali aziende l'INPS ha aperto un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato che va ad aggiungersi alla matricola, nel settore agricoltura, con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati.

L’aliquota contributiva è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% + 0,30%) .

E' dovuto il c.d. ticket di licenziamento (da versare con codice causale, già in uso, “M400”, presente in <CausaleADebito> di <AltreaDebito> di <DatiRetributivi>).

Gli obblighi contributivi sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione in caso di somministrazione di lavoratori a imprese cooperative e ai loro consorzi inquadrati nel settore agricolo.

Infine, sempre dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi, pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si applicano anche per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato (articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015) e sulle matricole aziendali caratterizzate dal C.S.C. 1.01.06.

Alle interruzioni dei contratti di apprendistato di primo livello non si applica il ticket di licenziamento.

NASpI: semplificazione dei requisiti di accesso

Un'altra importante novità è l'abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

NASpI: décalage

La legge di Bilancio 2022 prevede, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, che l’indennità di disoccupazione NASpI sia ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità (in luogo del quarto mese di fruizione o 91° giorno della prestazione previsto per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021). .

La riduzione del 3% della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, quindi dal 211° giorno di indennità.

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