Il decreto del Mef, con la proroga dell'invio dei dati delle spese sanitarie al 9 febbraio 2016, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 25 del 1° febbraio 2016.
Dunque, è indicato dal decreto 26 gennaio 2016 che per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2015 ai fini del 730 precompilato:
- l'assistito può esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016;
- il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2016.
Intanto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze delle specifiche tecniche e le modalità di invio delle comunicazioni delle spese e dei rimborsi relative ai dati degli oneri deducibili e detraibili riguardanti la previdenza complementare, le spese sanitarie rimborsate, le spese funebri e le spese universitarie, (i cui dati saranno utilizzati nella dichiarazione precompilata 2016) da inviare entro il 29 febbraio 2016, in attesa che siano definiti i relativi provvedimenti di approvazione. Sono disponibili in versione test anche le procedure di controllo.
Soggetti interessati: enti e casse aventi fine assistenziale e i fondi integrativi del Sistema sanitario nazionale; le forme di previdenza complementare per le quali i contributi non sono versati dal sostituto d’imposta; le università statali e non statali; tutti i soggetti che emettono fatture relative alle spese funebri. Tali soggetti dovranno inviare entro il 7 marzo 2016 (lunedì).
La trasmissione è esclusivamente telematica, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dall’Agenzia, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, comprese le società del gruppo.
La trasmissione si considera effettuata quando è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.
La correzione e l'eventuale annullamento dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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