E’ stabilito, dal decreto legislativo n. 175 del 2014, che l'Agenzia delle Entrate, sfruttando i dati disponibili nell'Anagrafe tributaria, le informazioni fornite da terzi, e quelle presenti nelle attestazioni specificate nell'articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322/1998, metta a disposizione in modalità telematica, entro il 30 aprile di ogni anno, una dichiarazione dei redditi precompilata per i percettori di redditi da lavoro dipendente e simili. Tale dichiarazione, che riguarda i redditi dell'anno precedente, può essere sia accettata sia modificata dal contribuente.
Tenuto conto che i ricavi ottenuti dalla vendita di energia prodotta da impianti alimentati con fonti rinnovabili, che servono abitazioni e hanno una potenza non superiore a 20 kW, sono classificati come "redditi diversi" secondo l'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR e, come tali, devono essere dichiarati ai fini fiscali, è necessario definire i tempi e le modalità per l'invio telematico dei dati pertinenti all'Agenzia delle Entrate.
A ciò ha provveduto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2025.
Per la preparazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) è tenuto a fornire all'Agenzia delle Entrate, entro il termine stabilito per l'invio dei dati sugli oneri e le spese specificati nell'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge del 30 dicembre 1991, n. 413:
a) la quantità di guadagni distribuiti nell'anno solare precedente a individui o condomini, nell'ambito del meccanismo di “Scambio sul posto”, ottenuti dalla vendita dell'energia in eccesso prodotta da un impianto a fonti rinnovabili con una potenza massima di 20 kW, destinata a coprire i bisogni dell'abitazione o del complesso condominiale;
b) la quantità di guadagni distribuiti nell'anno solare precedente a individui o condomini, esclusi quelli attribuiti per il “Scambio sul posto” menzionato al punto a), provenienti dalla vendita dell'energia in eccesso prodotta da un impianto a fonti rinnovabili con una potenza fino a 20 kW, destinata a coprire i bisogni dell'abitazione o del complesso condominiale.
Tuttavia, non tutte le informazioni saranno trasmesse a partire dal 2024 e quindi disponibili per l'inclusione nel modello 730 precompilato del 2025. Infatti:
Le procedure tecniche per l'invio elettronico delle comunicazioni previste sono definite tramite un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver consultato l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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