14/E con riepilogo sul 730/2013

Pubblicato il 16 maggio 2013 Con la consueta circolare-guida, n. 14 del 9 maggio 2013, l’Amministrazione finanziaria ha riassunto tappe e modalità dell’assistenza fiscale ai contribuenti che presentano il modello 730/2013, relativo ai redditi del 2012.

Le indicazioni sono diversificate per sostituti d'imposta, Centri di assistenza fiscale e intermediari abilitati (ossia consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili). Le scadenze del 2013 si diversificano proprio a seconda dell’intenzione di avvalersi di sostituti d’imposta che prestino assistenza fiscale o Caf ed intermediari.

ATTENZIONE: una di esse, in particolare, ha recepito la proroga temporale disposta a suo tempo (26 aprile scorso) da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avendo fatto così slittare dallo scorso 30 aprile al 16 maggio la data ultima di presentazione del modello 730/2013 attraverso i datori di lavoro o gli enti di previdenza che prestino assistenza fiscale (*).

Il modello di dichiarazione 730/2013 – benché utilizzabile per dichiarare non solo redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto), ma anche redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno), alcuni dei redditi diversi (ad esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero), alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (ad esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari) - è principalmente destinato a lavoratori dipendenti e pensionati che hanno un sostituto d’imposta che per essi effettua le operazioni di conguaglio.

A tal proposito, la circolare fornisce indicazioni dettagliate ai datori di lavoro pubblici e privati che, già dal 2012, ricevono telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati e ai professionisti abilitati (**).

ATTENZIONE
: restano esclusi l’Inps e i sostituti gestiti dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

Va segnalato come l’Agenzia delle entrate sottolinei – nella scheda informativa sul modello 730 - la convenienza a preferirlo al modello Unico Persone Fisiche, potendo in tal modo i dipendenti ed i pensionati ottenere in busta paga o nella rata di pensione il rimborso dell’imposta che risulta dalla dichiarazione, già da luglio se ad averne diritto sono i dipendenti, da agosto o settembre se ad averne diritto sono, anzi, i pensionati.

Ove, diversamente, il dipendente o il pensionato siano in posizione debitoria verso l’Erario, le somme risultanti gli verranno trattenute dalla retribuzione (mese di luglio) o dalla pensione (mese di agosto o mese di settembre).

730/2013 con i SOSTITUTI d’IMPOSTA

Entro il 16 maggio 2013 = il contribuente dovrà presentare al proprio sostituto d’imposta il 730/2013, debitamente compilato e sottoscritto.

Entro il 14 giugno 2013
= il sostituto d’imposta consegnerà al contribuente la copia della denuncia dei redditi elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), sottoscritto anche attraverso sistemi di elaborazione automatica.

Entro il 1° luglio 2013
= l’intermediario abilitato invierà i dati alle Entrate.

730/2013 con CAF ed INTERMEDIARI ABILITATI (***)

Entro il 31 maggio 2013 = il contribuente dovrà consegnare il 730/2013 al Caf o al professionista abilitato, presentando tutta la documentazione relativa per il visto di conformità;

Entro il 17 giugno 2013
= il Caf o il professionista abilitato consegnerà al contribuente copia del modello elaborato ed il prospetto di liquidazione 730-3;

Entro il 1° luglio 2013
= l’intermediario trasmetterà all’Agenzia i dati relativi alle dichiarazioni.

I risultati contabili degli assistiti giungeranno a sostituti, Caf e intermediari abilitati online, tramite il 730-4. A tal proposito, le Entrate ricordano che al verificarsi della variazione di uno qualunque dei dati già trasmessi con l’ultima comunicazione dell’indirizzo telematico per la ricezione del 730-4, inoltrata a partire dall’anno 2011, deve essere inviata comunicazione sostitutiva. Costituisce variazione anche il passaggio di utenza da Fisconline a Entratel.

Resta prevista anche per quest’anno la possibilità, per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il modello F24, il versamento dell’Imu dovuta per l’anno 2013, nel qual caso, in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà rimborsare l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento Imu.

ATTENZIONE: in virtù della sostituzione operata dall’Imu dell’Irpef e delle addizionali sui redditi fondiari, derivanti dagli immobili e terreni non affittati o non locati, chi avesse solo tali redditi, sostituiti con il versamento dell’imposta municipale propria, è esonerato dalla presentazione del 730/2013. La novità comporta anche l’abbassamento del reddito imponibile Irpef, uscendo dal computo la componente immobiliare prodotta dal bene, con la conseguenza dell’abbassamento del reddito complessivo, che incide sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate a tale reddito.

Infine, l’Agenzia delle entrate rammenta che i giustificativi degli oneri deducibili e delle detrazioni fruite dovranno essere conservati a cura del contribuente fino al 31 dicembre 2017.

_________________

NOTA (*): ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.

NOTA (**): nel 2012, il Legislatore ha introdotto l’obbligo - per tutti i datori di lavoro pubblici e privati - di segnalare l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei propri dipendenti, per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.

NOTA (***): Con Dpcm 29 maggio 2013, in "Gazzetta Ufficiale" n. 126, del 31 maggio 2013, è stato disposto il differimento del termine di presentazione del modello 730/2013 al 10 giugno 2013.

Inoltre, nuovi termini riguardano:

- il 24 giugno 2013 per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;

- l'8 luglio 2013 per comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e procedere alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate.

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