Zone terremotate, sospesi fino al 30 settembre 2012 gli obblighi fiscali e contributivi
Pubblicato il 08 giugno 2012
Sulla "
Gazzetta Ufficiale" n. 131, del 7 giugno 2012, è pubblicato il
Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, concernente “
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.
Il decreto, nel prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, fissa al Capo I gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza.
Nell'articolo 8, in particolare, vengono fornite tutte le specifiche riguardanti la sospensione dei termini amministrativi, contributivi previdenziali ed assistenziali, in aggiunta a quanto disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze con
decreto del 1° giugno 2012, pubblicato sul n. 130 della "
Gazzetta Ufficiale" del 6 giugno 2012. Recante la sospensione dei termini delle scadenze comprese tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012 degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
Con il decreto n. 74/2012 è prevista l'istituzione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
I Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, provvedendo agli interventi indicati nel decreto e coordinando le attività per la ricostruzione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e per l'intera durata dell'emergenza.
Gli interventi per la ripresa economica sono contenuti nel Capo II, che si occupa di sostegno alle imprese danneggiate, interventi a favore delle imprese agricole, sostegno al reddito dei lavoratori, promozione turistica.
L'entrata in vigore del decreto è l'8 giugno 2012.