Zone sismiche con Superbonus salvo fino al 2025

Pubblicato il 18 gennaio 2024

Il Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, in data 9 gennaio 2024, ha pubblicato una nota con la quale vuole far chiarezza sull’applicabilità del Superbonus nelle zone terremotate d’Italia, dopo il susseguirsi di modifiche alla normativa in materia.

Il Commissario Castelli ha tenuto a precisare che, fino al 31 dicembre 2025, il Superbonus nelle aree terremotate sarà fruibile con l’aliquota originaria del 110% sotto forma di detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito.

Dunque, nelle aree terremotate non si applica:

La precisazione si è resa necessaria al fine di evitare equivoci fondamentali. Secondo Castelli, infatti, il Decreto-legge n. 212/2023 (Decreto Salva Superbonus), approvato dal Consiglio dei ministri il 29 dicembre 2023 e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il Superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma.

NOTA BENE: Il Superbonus nelle zone sismiche resta invariato, anche dopo il decreto n. 212/2023.

Superbonus, per aree sisma no stop o modifiche fino al 2025

Castelli ha ritenuto utile fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento (comma 3 dell’articolo 2 del DL n. 11/2023 c.d. Blocca Cessioni) di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, sono continuati gli interventi con Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro.

Inoltre, d’intesa con Agenzia Entrate, sono state ottimizzate le linee guida che disciplinano il doppio contributo del Sisma bonus e del Superbonus.

NOTA BENE: Nelle aree colpite dagli eventi sismici, dunque, non valgono i nuovi limiti introdotti gradualmente al Superbonus 110%, che continua a essere fruibile sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito.

Le attività possono proseguire nel corso del biennio 2024-20025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendosi dello strumento del Superbonus.

Pertanto, conclude la nota del 9 gennaio 2024, potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater (sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.

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