ZFU Sisma Centro Italia. Proroga delle agevolazioni già concesse e nuovo bando

Pubblicato il 07 giugno 2019

Nuove indicazioni arrivano dal MiSE aventi ad oggetto le agevolazioni per la ZFU Sisma Centro Italia.

La circolare direttoriale n. 243317 del 6 giugno 2019 contiene chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive, nonché alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella Zona Franca Urbana, istituita ai sensi dell’articolo 46, DL n. 50/2017, rivisto dalla legge di bilancio 2019.

A seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti, dal 24 agosto 2016, nel centro Italia, è stata istituita una Zona Franca Urbana che comprende i comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dal terremoto.

La legge di bilancio 2019 ha disposto la proroga del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2019 e 2020 ed ha esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all’interno della ZFU entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata ZFU.

ZFU Sisma Centro Italia. Proroga del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse

In virtù delle novità normative approvate, si stabilisce che i soggetti, già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive previste per la ZFU di cui all’articolo 46 del DL 50/2017, possono fruire delle somme residue già concesse e non fruite per i periodi d’imposta 2017 e 2018, anche per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

ZFU Sisma Centro Italia. Nuovo bando

Essendo intervenute nuove risorse per 141.700.000,00 euro, viene istituito un nuovo bando diretto a:

Per quanto riguarda le imprese ed i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni ex DL 50/2017, gli aiuti sono riconosciuti esclusivamente per i periodi di imposta 2019 e 2020; i titolari di reddito di lavoro autonomo possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della ZFU, hanno avviato una nuova iniziativa economica dopo il 31/12/2017, i benefici sono riconosciuti per il periodo d’imposta relativo all’avvio dell’attività nella medesima ZFU e per i periodi successivi, che non potranno comunque eccedere l’annualità 2020.

Misura dell’agevolazione - Ogni soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, in particolare:

a) per i soggetti del settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00;

b) per i soggetti del settore agricolo, di euro 20.000,00, ovvero 25.000,00 qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall’articolo 3 del regolamento 1408/2013.

Inoltre, a coloro che svolgono congiuntamente l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi e una o più attività ammissibili alle agevolazioni, ai sensi del regolamento 1407/2013, è applicato il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.

Presentazione delle istanze – Per accedere agli aiuti è necessario presentare un’istanza, da inoltrare esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal MiSE sul suo sito.

Le istanze possono essere inviate a partire dalle ore 12.00 del 18 giugno 2019 fino alle ore 12.00 del 18 luglio 2019.

 

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