La legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 746, legge n. 197/2022, ha modificato l’articolo 46 del Dl n. 50/2017 istitutivo della Zfu, estendendo anche al 2023 le esenzioni riconosciute ai beneficiari per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 e non utilizzate.
Più specificatamente per quanto riguarda l’anno 2023, dell’agevolazione possono fruire le imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi al 31 dicembre 2021, già destinatari delle stesse agevolazioni con riferimento ai precedenti bandi emanati dal Mimit, che, a causa del terremoto, hanno visto il fatturato diminuire di almeno il 25% nel quadrimestre settembre - dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.
Precisazioni e chiarimenti sono stati resi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con circolare n. 156351 del 31 marzo 2023.
Il termine finale di inoltro delle domande di agevolazione è stato il 24 maggio 2023.
Invece, è di pochi giorni fa - il 19 giugno - il decreto direttoriale contenente l’elenco dei soggetti ammessi ai benefici.
Si ricorda che i soggetti interessati sono le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella Zona Franca Urbana istituita nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali.
Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
L’Agenzia delle Entrate per permettere l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni, tramite modello F24, ha istituito con risoluzione n. 31 del 22 giugno 2023 il seguente codice tributo:
Il codice alfanumerico deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, va utilizzata la colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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