Zfu Emilia Come compensare le agevolazioni 2017 nell’F24

Pubblicato il 02 agosto 2017

L’agenzia delle Entrate illustra le modalità, alle microimprese delle Zone franche urbane dell'Emilia, per fruire delle agevolazioni spettanti a seguito degli eventi alluvionali e del sisma degli anni 2012 e 2014 ed oggetto di estensione da parte del Dl n. 244/2016 per le annualità 2017, 2018 e 2019.

Benefici consistenti nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU sono stati riconosciuti alle microimprese localizzate nella Zona franca comprendente i territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012.

L’articolo 14, comma 12-quinquies, DL n. 244/2016 (convertito in legge n. 19/2017) ha disposto che le agevolazioni, inizialmente riconosciute per gli anni 2015 e 2016, fossero fruibili anche negli 2017, 2018 e 2019.

Quindi, nelle more del completamento delle procedure informatiche finalizzate a consentire la fruizione delle agevolazioni anche per le successive annualità, la risoluzione n. 106 del 1° agosto 2017 specifica che le imprese possono indicare l’anno 2016 nel campo “anno di riferimento” del modello F24.

Si ricorda che la risoluzione n. 35/E/2016 ha fissato il codice tributo “Z146”, denominato “ZFU EMILIA - Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - art. 12 - d.l. n. 78/2015”, per l’utilizzo in compensazione con F24 delle agevolazioni in parola.

Invece il MiSE con circolare n. 74294 del 27 giugno 2017 ha indicato, stante le novità normative intervenute, le quote che prudenzialmente le imprese devono considerare a titolo di importo residuo effettivamente fruibile per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019.

Sarà poi compito dell’Agenzia delle Entrate controllare quanto indicato nei modelli F24 presentati per abbinare correttamente l’anno di imposta alle agevolazioni fruite.

Con successiva risoluzione le Entrate comunicheranno la data a partire dalla quale si potranno indicare nei modelli F24 gli anni di riferimento 2017, 2018 e 2019.

 

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