Istituito il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana (ZFU) prevista nel territorio della città metropolitana di Genova, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 109/2018.
La comunicazione è giunta dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73/E del 5 agosto 2019.
Per le imprese che svolgono la propria attività nella zona franca urbana di Genova è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal D.L. n. 109/2018. Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della ZFU entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni, tramite il modello F24 utilizzabile esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
All’atto di compilazione del modello di pagamento, il predetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Infine, nel campo “anno di riferimento” occorre inserire l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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