Le imprese interessate hanno tempo fino al 12 luglio 2024 per inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni degli investimenti già realizzati e/o da realizzare al fine di accedere al credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno.
Entro la data indicata deve, infatti, essere inviato l’apposito modello con i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta, utilizzando esclusivamente il software denominato “Zes Unica”, disponibile sul sito internet dell’Amministrazione finanziaria.
Ad un giorno dalla citata deadline, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento rendendo note alcune nuove informazioni al riguardo.
In data 11 luglio 2024, infatti, sul sito dell’Amministrazione finanziaria sono state pubblicate nuove FAQ che chiariscono le modalità di utilizzo del bonus Zes Unica Mezzogiorno.
Le nuove FAQ, che riguardano vari aspetti del credito d'imposta, sono state organizzate in diverse categorie, tra cui le modalità e i termini per la presentazione della richiesta, i settori e gli investimenti ammissibili, le questioni immobiliari, la cumulabilità con altri incentivi, le aree ammissibili per gli investimenti e altre tematiche varie.
Per ciascuna delle aree in cui sono raggruppate le nuove FAQ, vengono riportate di seguito delle tabelle riassuntive con i chiarimenti resi.
A seguire una riepilogo delle principali informazioni e requisiti relativi alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica.
Domanda |
Risposta |
Modalità di presentazione della domanda |
Utilizzare il modello “COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA” con le relative istruzioni e il provvedimento di approvazione del Direttore dell’Agenzia del 11 giugno 2024, disponibile su www.agenziaentrate.it. |
Manuale per la presentazione dei progetti ZES |
Non è disponibile un manuale specifico per la presentazione dei progetti ZES ai fini tributari. |
Data del 15 novembre nel dm 17 maggio 2024 |
Gli investimenti agevolabili devono essere realizzati entro il 15 novembre 2024, come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014. |
Utilizzo del credito d'imposta |
Non esiste un termine finale per l’utilizzo del credito d'imposta, ma non può essere utilizzato prima della realizzazione dell'investimento. Deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è riconosciuto e negli anni successivi fino a esaurimento. |
Presentazione di più domande nel 2024 |
Possibile presentare più di una domanda per progetti diversi, con un limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascun progetto. |
Definizione di "investimenti ultimati" |
Gli investimenti devono essere fatturati e pagati entro il 15 novembre 2024. Non sono considerati gli ordini o acconti pagati senza la realizzazione effettiva del bene entro quella data. |
Dicitura in fattura per il credito di imposta |
Non è prevista una dicitura specifica in fattura per gli investimenti agevolabili. Nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate dovranno essere indicate le fatture elettroniche ricevute tramite SDI. |
Comunicazione e autorizzazione dell'utilizzo del credito |
Comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute e previste fino al 15 novembre 2024. Un ulteriore provvedimento comunicherà l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile. |
L’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni dettagli su quali settori e tipi di beni sono ammissibili, oltre a specificare le regole sull'acquisto di immobili e l'utilizzo del credito
Domanda |
Risposta |
Codici Ateco agevolabili |
Tutti i settori non espressamente esclusi come industria siderurgica, carbonifera, lignite, trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto), produzione e distribuzione di energia, banda larga, settori creditizio, finanziario e assicurativo. |
Attività di commercio e accesso al credito d’imposta |
Non specificato direttamente, ma il credito è limitato agli investimenti in beni strumentali non destinati alla vendita diretta. |
Acquisto di immobili strumentali usati |
Permesso, purché l'investimento sia parte di un progetto iniziale e le transazioni siano tra parti indipendenti e a condizioni di mercato. |
Utilizzo del credito d'imposta prima del pagamento completo degli investimenti |
Non è possibile. Il credito d'imposta può essere utilizzato solo dopo la realizzazione dell'investimento e non prima del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate. |
Beni che rientrano nell’agevolazione |
Investimenti in nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni, e immobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività produttiva, esclusi beni destinati alla vendita, beni trasformati o assemblati per la vendita, e materiali di consumo. |
Investimenti agricoli in regime "de minimis" |
Le disposizioni specifiche per il settore agricolo e pesca si trovano nell'art. 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, e non seguono le stesse regole del credito d'imposta ZES Unica. |
Nella seguente tabella vengono sintetizzate le informazioni chiave riguardanti le regole sull'acquisto di immobili per fini di investimento nell'ambito del credito d'imposta per la ZES Unica.
Domanda |
Risposta |
Caratteristiche necessarie dell'immobile |
L'immobile deve essere strumentale all'attività. Non sono specificate ulteriori caratteristiche necessarie. |
Acquisto di immobili per nuove imprese |
L'immobile acquistato non deve necessariamente essere di nuova costruzione. Può anche essere un immobile precedentemente utilizzato da un'altra attività che chiude, acquistato da una nuova società per iniziare un'attività. |
Limitazioni sul valore dell'immobile nell'investimento totale |
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. |
Nuove FAQ anche sulla cumulabilità del credito d'imposta ZES con altri contributi e incentivi.
Domanda |
Risposta |
Cumulabilità del credito d'imposta ZES con altri contributi |
Il credito d'imposta ZES è cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato che riguardano i medesimi costi ammissibili, purché il cumulo non superi l'intensità o l'importo di aiuto massimi consentiti dalle normative europee. |
Cumulabilità con altre misure agevolative |
Il credito d'imposta può essere cumulato con misure agevolative non classificate come aiuti di Stato, secondo l'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, entro i limiti delle spese effettivamente sostenute. |
Restrizioni specifiche su cumulabilità con altre forme di credito d'imposta |
Non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (legge n. 178 del 2020) o con il credito d'imposta "transizione 5.0" (decreto-legge n. 19 del 2024), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024. |
Con una FAQ viene precisata l'eleggibilità al credito d'imposta per aziende con sedi in zone diverse: si chiarisce che la localizzazione della sede legale non influisce sulla possibilità di accedere al credito d’imposta, purché gli investimenti siano destinati a strutture operative all'interno delle aree ZES.
Domanda |
Risposta |
Eleggibilità al credito d’imposta per aziende con sede legale fuori ZES ma sede operativa in ZES |
Un'azienda con sede legale al di fuori della ZES Unica può richiedere il credito d’imposta se effettua investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite della ZES Unica. |
Con quest’ultima FAQ, l’Agenzia delle Entrate specifica che il credito d'imposta è riservato agli acquisti diretti di beni strumentali e non può essere applicato semplicemente all'acquisto di quote societarie.
Domanda |
Risposta |
Possibilità di beneficiare del credito di imposta tramite l'acquisto di quote societarie |
Il credito d'imposta non è applicabile per il mero passaggio di quote societarie, in quanto non è considerato un investimento iniziale secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 651/2014. L'acquisto deve essere diretto di beni come macchinari, impianti, attrezzature, terreni o immobili strumentali. |
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