Whistleblowing, come avviene la segnalazione dell’illecito?

Pubblicato il 11 novembre 2020

L’INPS, con la circolare n. 127 del 6 novembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’oggetto della segnalazione dell’illecito (cd. “whistleblowing”) e alla distinzione fra “segnalazione anonima” e “riservatezza dell’identità del segnalante”. Il documento di prassi, inoltre, ha aggiornato le disposizioni concernenti sia la ricezione della segnalazione che la procedura e la gestione della segnalazione stessa.

Whistleblowing, cos’è?

L’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, prevede un sistema di garanzie a carico del pubblico dipendente (cd. whistleblower) che, nell’interesse dell’integrità della P.A., segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Nonostante l’INPS sia già intervenuto in merito con la Circolare n. 54 del 26 marzo 2018, fornendo indicazioni attuative di dettaglio, concernenti l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della citata norma, la prassi attuativa e le indicazioni dell’ANAC hanno evidenziato la necessità di fornire ulteriori chiarimenti inerenti:

Whistleblowing, oggetto della segnalazione

Le segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001, comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la P.A., ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

Whistleblowing, distinzione tra “segnalazione anonima” e “riservatezza dell’identità del segnalante”

Le disposizioni contenute nell’art. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001, che garantiscono la riservatezza del segnalante, presuppongono che il segnalante medesimo renda nota la propria identità.

Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.

Whistleblowing, procedura di segnalazione illeciti

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto, può rappresentare l’illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.

La procedura informatizzata consente, in sintesi, di:

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