La Direzione regionale Lombardia, con la risposta all'interpello n. 954-1417/2016, dà parere positivo all'esclusione da tassazione sui redditi da lavoro dipendente e assimilati del Piano Welfare di una società indirizzato anche agli amministratori con compensi inquadrabili appunto tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nega, però, all'azienda la deducibilità piena del costo.
Sul corretto trattamento fiscale dei servizi offerti ai componenti del cda ed a tutti i dipendenti, nel caso oggetto di interpello si trattava di abbonamenti a palestre e viaggi all’estero, di valore diversificato tra tre diverse categorie omogenee, la Direzione chiarisce che i servizi offerti, essendo ricompresi nella finalità ricreativa - ex articolo 100, comma 1 del Tuir - risultano esclusi dal reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lett. f del Tuir).
Ai fini dell’esenzione, sussiste anche un altro requisito: le opere e servizi devono essere messi a disposizione della generalità o categorie di dipendenti.
Nella fattispecie trattata l’esistenza di tale requisito è soddisfatto in quanto rivolto sia agli amministratori, che partecipano al cda, che, proporzionalmente in base all'ammontare della Ral, a tutti i dipendenti.
Quanto alla deducibilità delle spese sostenute per il Piano Welfare, la Dre spiega che è subordinata alla predisposizione da parte del datore di lavoro di un regolamento aziendale contenente statuizioni volte a configurare l'adempimento di un obbligo negoziale. Nel caso esaminato è soddisfatto il requisito del regolamento, ma in esso manca l'obbligo negoziale. Pertanto, la deducibilità si ferma al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
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