Sta per scadere il termine a disposizione delle PMI e delle reti d’impresa per richiedere il voucher innovation manager: a partire dalle ore 10:00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17:00 del 26 novembre 2019 è possibile procedere alla compilazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
Dal 3 dicembre, invece, sarà possibile partecipare al click day e inviare la domanda di accesso alle agevolazioni.
Si ricorda che il voucher è un contributo messo a disposizione dal MiSE per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Le imprese che vogliono presentare la domanda di agevolazione devono prima aver individuato il manager qualificato con cui si intende sottoscrivere il contratto per le prestazioni di consulenza specialistica ammissibili al contributo. Il manager può essere scelto tra i soggetti dell’elenco ufficiale dei manager per l’innovazione, approvato con decreto direttoriale 6 novembre 2019.
La compilazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente tramite la procedura informatica, accedendo nella sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando sulla misura “Voucher per consulenza in innovazione".
Per compilare correttamente la domanda di agevolazione è obbligatorio avere una PEC attiva, nel caso di PMI; per le reti dotate di soggettività giuridica, è richiesta, inoltre, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese.
Nella domanda deve essere specificato anche l’importo del contributo richiesto. Ciascuna impresa proponente può beneficiare di un voucher pari a:
Un aspetto che deve essere considerato dalle imprese che vogliono richiedere l’agevolazione ministeriale è quello del rispetto del Regolamento “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013), in relazione al totale degli aiuti ricevuti a questo titolo dalla PMI stessa.
In altri termini, il contributo che si ottiene sotto forma di voucher per l’innovation manager non è cumulabile con gli altri incentivi che la stessa PMI può richiedere e che soggiacciono allo stesso limite “de minimis”.
Pertanto, l’impresa richiedente il voucher, prima di presentare domanda di concessione del contributo, deve appurare di non aver superato il massimale di aiuti ricevuti, tra quelli sottoposti al Regolamento UE (il limite può variare a seconda della tipologia di impresa).
L’impresa richiedente, quindi, deve effettuare un calcolo e sommare tutti gli aiuti pubblici ottenuti negli ultimi tre esercizi da parte di Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto, e a qualsiasi titolo da essa acquisiti e rientranti nel regime “de minimis”.
Purtroppo, il calcolo del massimale di aiuti “de minimis” non è così immediato e agevole da fare, visto che il Regolamento europeo ha imposto di tenere conto del concetto di “impresa unica”: si dovrà cioè considerare non solo l’impresa che richiede l’agevolazione, ma anche le altre imprese ad essa collegate.
Riguardo agli esercizi finanziari da tenere in considerazione per il calcolo dei contributi ottenuti, un chiarimento importante è stato reso dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, che ha specificato che il rimando al corrente esercizio finanziario e ai due precedenti, come base temporale per eseguire il calcolo, non deve intendersi come un riferimento ai trentasei mesi solari antecedenti alla presentazione della domanda; ma, esso fa riferimento all’attuale periodo d’imposta e ai due precedenti. Inoltre, ai fini del calcolo, non vale il momento di fruizione dei benefici “de minimis” accordati, ma quello di loro effettiva concessione.
Altre importanti precisazioni sull’agevolazione giungono dalle FAQ ministeriali.
Per esempio, il Ministero ha chiarito che gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di ammissione al contributo, al Registro delle imprese.
Inoltre, sempre secondo il MiSE, il citato divieto di cumulo agisce solo qualora le suddette misure di aiuto siano inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Dunque, il voucher risulta fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, pertanto, a formare cumulo, quale, a titolo esemplificativo il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
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