Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare, mediante sms o posta elettronica, alla sede della DTL competente, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli dovranno effettuare la comunicazione nello stesso termine e con le stesse modalità, riportando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
La violazione del nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Al caso di specie non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004.
In attesa di istruzioni ministeriali si suggerisce di inviare le comunicazioni per il lavoro accessorio agli indirizzi istituzionali delle DTL competenti.
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