Abrogata la disciplina sul lavoro accessorio, il Decreto Legge n. 25/2017 ha però stabilito un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2017, durante il quale potranno essere utilizzati i buoni lavoro, cosiddetti “voucher”, chiesti sino al 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del Decreto.
L'Inps, dietro specifica richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha ottenuto diversa indicazione per i “voucher baby sitting” ed il “contributo asili nido”, misure utilizzabili alternativamente al tempo introdotte in via sperimentale (art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012) .
In un comunicato stampa del 30 marzo 2017, l'Istituto di Previdenza ha reso noto che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei detti voucher e del “contributo asili nido”: “Tenuto conto della risposta pervenuta oggi, 30 marzo, l’Istituto (...) continuerà a erogare il beneficio con questa modalità”. Ovvero, per l'appunto, con la modalità dei “buoni lavoro”, non introducendo strumenti alternativi di erogazione del beneficio.
Rammentiamo che il buono spetta nella misura massima di 600 euro al mese alle lavoratrici madri dipendenti dei settori privato e pubblico o iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e al momento della domanda possano fruirne, anche parzialmente. Un'estensione operata da legge (L. 208/2015), fa ammettere al vantaggio lavoratrici autonome ed imprenditrici.
Ed insomma, queste categorie di lavoratrici madri - ove intendano ottenere il buono con cui pagare la baby sitter - potranno proseguire con le modalità fissate dall'Inps nella circolare n. 75 del 6 maggio 2016, con oggetto la procedura telematica per la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.
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