L’INPS, con messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, ha reso noto che, a partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Tuttavia, i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018 e, sempre fino a tale data, è possibile restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati, con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.
Il messaggio fornisce nuove istruzioni operative, soffermandosi su:
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
Il PIN con cui va effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”.
Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (ad esempio, PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione.
Chiaramente, poiché i voucher per baby sitting e per gli asili nido sono in alternativa al congedo parentale, l’Istituto avviserà il datore di lavoro della lavoratrice (ad eccezione dei casi di lavoro autonomo o libero professionale) della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
La presentazione delle domande è consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento, pari a:
nel rispetto della seguente tempistica:
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