Voucher Aggiornata la procedura

Pubblicato il 19 aprile 2016

L’INPS, con messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016 ha comunicato di aver aggiornato la procedura per i voucher.

Nell’ottica di un più puntuale controllo dei limiti economici previsti per le prestazioni rese nell’ambito del lavoro accessorio, sono state introdotte nuove funzionalità che consentiranno di monitorare in maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore.

Accesso Legale Rappresentante

Le Persone Giuridiche committenti di Lavoro Accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante il quale, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.

Il legale rappresentante che accederà a nome dell’azienda è l’unico soggetto che potrà inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.

Effettuato l’accesso, la Persona Giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:

  1. Imprenditore;
  2. Libero Professionista;
  3. Non imprenditore o libero professionista.

Controllo limite economico

Nel caso in cui il committente Persona Giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione) inserisca una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l’applicazione controllerà che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d’acquisto e le consuntivazioni telematiche) sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedirà l’inserimento della dichiarazione di inizio attività.

Analogamente se verrà inserita una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controllerà che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedirà la consuntivazione.

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