Con una circolare interna, l'Agenzia delle Entrate interviene ad uniformare la gestione delle pratiche relative alla voluntary disclosure: l’Ufficio dovrà valutare con ragionevolezza, considerando l’ammontare regolarizzato, il tenore di vita, il nucleo familiare eccetera, il quadro offerto dal contribuente partendo da un presupposto di fiducia su quanto lo stesso ammette nella dichiarazione sostitutiva.
Ritenendo che il contribuente è incentivato a dichiarare il vero dalla produzione di una dichiarazione sostitutiva, circa la veridicità di quanto è oggetto della collaborazione volontaria, essendo informato dei rischi sulla eventuale mendacità della stessa – è reato e vanifica la voluntary – all’Ufficio non resta che fare quanto più affidamento possibile alle relazioni accompagnatorie.
Non risulta applicabile la presunzione di reddività relativa ai prelevamenti (ex articolo 32 del Dpr 600/1973) nei confronti: delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa; dei professionisti; dei soci di società che detengano quote non in regime di impresa.
Inoltre, la mancata indicazione di ulteriori attività rispetto a quelle dichiarate dal contribuente deve essere provata dall’Ufficio e non automaticamente dedotta dalla omessa specificazione circa la destinazione del prelevamento.
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