Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 250-2015/T, approvato nella seduta del 18-19 novembre 2015, è focalizzato sulla tematica “Tributo successorio e procedura di Voluntary disclosure”.
L’elaborato interviene a fornire alcuni primi chiarimenti in ordine al trattamento impositivo di successione e donazione dinanzi ai “diversi scenari” che potrebbero accompagnarsi a un evento successorio o liberale che non sia stato correttamente dichiarato in Italia e che sia venuto alla luce nell’ambito della procedura di emersione recentemente introdotta.
Viene in primo luogo evidenziato come la procedura di regolarizzazione volontaria non preveda nulla in materia di imposte di successioni e donazioni. Qualora, tuttavia, emergano violazioni in tal senso, “l’ufficio dovrà necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo” così come espressamente indicato nella Circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015.
Vengono, quindi, ricordati i termini per la denuncia della successione, e i termini entro i quali, conseguentemente, l’ufficio liquida l’imposta ovvero, in caso di incompletezza o infedeltà della dichiarazione, rettifica e liquida la maggiore imposta ovvero, in caso di omessa dichiarazione, procede d’ufficio all’accertamento dell’attivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta dovuta.
Detti “obblighi e poteri” – ricordano i notai – vanno coordinati anche con il meccanismo della voluntary ed in particolare con la presenza della causa ostativa alla regolarizzazione nel caso di avvio di controlli e verifiche.
In termini generali, viene sottolineata l’opportunità di presentare prima l’istanza di regolarizzazione e solo successivamente la dichiarazione di successione integrativa di modo da evitare che quest’ultima inneschi un’attività di accesso e verifica.
Nel dettaglio, vengono quindi analizzate le varie ipotesi e relative sanzioni in presenza di infedele dichiarazione di successione e istanza di regolarizzazione presentata entro i 2 anni dal pagamento dell’imposta; omessa dichiarazione di successione e istanza di regolarizzazione presentata entro i 5 anni dal termine per la dichiarazione; istanza di regolarizzazione presentata una volta decorsi tutti i termini; donazioni dirette e indirette.
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