A poco più di trenta giorni dalla chiusura dei termini per aderire alla procedura di sanatoria volontaria per il rientro dei capitali detenuti illecitamente all'estero, il quadro normativo che regola l'intera operazione si può dire completato.
Negli ultimi venti giorni, infatti, ben due circolari agenziali e un modulo (il Waiver “italo-svizzero”), sono stati messi a punto dall'Amministrazione finanziaria per consentire ai contribuenti interessati di aderire alla collaborazione volontaria internazionale oppure a quella nazionale per il ripristino della legalità fiscale.
A completamento delle circolari n. 27/E del 16 luglio 2015 e n. 30/E dell'11 agosto 2015 è arrivata la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 31 del 28 agosto 2015, in cui vengono riportati ulteriori quesiti con le relative risposte a chiarimento dei più recenti profili problematici evidenziati dalle strutture dell'Agenzia e da operatori professionali in sede di applicazione della procedura di voluntary disclosure (legge n. 186/2014).
Cassette di sicurezza – è possibile, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, far emergere valori ubicati in Italia in cassette di sicurezza a condizione che il contribuente evidenzi esclusivamente i valori a sua disposizione nel nostro Paese, che siano stati il frutto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti, fornendo ogni indicazione e documento utile relativo alle violazioni dichiarative commesse. Non è consentito il ricorso allo strumento dell'autocertificazione e l'apertura e l'inventario della cassetta di sicurezza dovranno avvenire alla presenza di testimoni qualificati, come un notaio o funzionari dell’istituto di credito.
Adempimenti a carico del contribuente – nonostante la sostanziale coincidenza dei termini dichiarativi con quelli relativi alla presentazione della richiesta di accesso alla voluntary disclosure, per cui si era richiesto se con quest'ultima si possono considerare assolti anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per il 2014, la circolare 31/E/2015 specifica che la relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria non sostituisce l’obbligo di indicare le attività nel quadro RW di Unico 2015 che, pertanto, va necessariamente compilato.
Vista la difficoltà di formazione del fascicolo, a chi aderisce alla voluntary sono concessi ulteriori trenta giorni, dall’invio della prima richiesta, per presentare altri elementi o integrare la documentazione. Al di là di questo termine, la valutazione degli ulteriori elementi emersi dovrà essere fatta dall’Agenzia tenendo conto dell'eccezionalità del caso prospettato e di quanto originariamente indicato nella richiesta, per accertare se il comportamento omissivo del contribuente sia avvenuto in buona fede, ad esempio perchè dovuto ad un errore scusabile o ad una causa di forza maggiore.
Lista Falciani – i contribuenti i cui nominativi sono presenti nella cosiddetta Lista Falciani possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, a condizione che non siano stati sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche o che abbiano avuto inizio attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria e dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
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