Voluntary disclosure. Pronta la bozza on line del modello di adesione
Pubblicato il 13 febbraio 2014
Il modello per la richiesta di adesione alla procedura di “collaborazione volontaria” per la dichiarazione dei capitali e degli investimenti detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di cui al Dl n.
4/2014, articolo 1, è stato pubblicato in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (consulta anche l’articolo: “
Sanzioni ridotte per chi aderisce alla voluntary disclosure. Il provvedimento è in “Gazzetta””).
Insieme al modello sono state rese disponibili anche due schede - la scheda R e la scheda A – da allegarsi alla domanda, in cui dovranno essere indicati rispettivamente i dati relativi al richiedente che intende aderire alla procedura e a ciascuna attività estera rilevante oggetto della procedura.
Si ricorda che tramite la voluntary disclosure potranno essere regolarizzate tutte le attività estere rilevanti detenute fino al 31 dicembre 2012, che non sono state dichiarate nel modulo RW del modello Unico.
Con la collaborazione volontaria, il richiedente, sottoscrivendo la domanda di adesione, si dichiara consapevole del fatto che la domanda inviata diviene irrevocabile e offre la sua piena collaborazione all’Amministrazione finanziaria, che procederà a quantificare i corrispondenti redditi e le imposte, gli interessi e le sanzioni ad essi conseguenti.
Il contribuente deve utilizzare il modello disponibile sul sito web dell’Agenzia, corredato di tutte le parti allegate, per presentare la sua richiesta di adesione, che deve essere inoltrata entro il 30 settembre 2015.
La richiesta va consegnata direttamente oppure spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a una delle sedi Ucifi delle Entrate. La documentazione allegata può essere presentata anche su supporto informatico, come dvd, cd-rom.
Nella richiesta devono essere riportati tutti i dati identificativi di tutti i richiedenti, oltre che degli eventuali rappresentanti legali e procuratori. Essa deve essere sottoscritta in originale dagli stessi soggetti richiedenti oppure direttamente da coloro che li assistono.
L’Agenzia stessa, inoltre, lascia spazio fino al 15 marzo 2014 per far pervenire eventuali osservazioni sulla modulistica messa a disposizione online.