Voluntary disclosure estesa anche alle evasioni fiscali domestiche
Pubblicato il 11 ottobre 2014
La proposta di Legge sulla voluntary disclosure (
N. 2247 – 2248 A) è in discussione alla Camera dal 10 ottobre; il voto finale è atteso per le giornate di martedì o mercoledì prossimo.
I punti di forza della legge sul rientro dei capitali sono fondamentalmente due: vantaggi per chi deciderà di aderire contro pene molto elevate per chi, invece, deciderà di restarne fuori.
Ad aggiungersi all’appeal della sanatoria volontaria anche un ultimo emendamento, che garantisce tutele per coloro che aderiscono spontaneamente anche per le
frodi fiscali in Italia.
Il punto che sembra mettere d’accordo sia la parte ministeriale che quella parlamentare è, infatti, proprio la nuova versione dell'articolo 5-septies del testo alla Camera, che estende la
possibilità di dichiarare qualunque imponibile sottratto a imposizione fiscale a prescindere dal fatto che le somme siano detenute all'estero.
Dunque, potranno essere oggetto di collaborazione volontaria anche le evasioni fiscali che non hanno comportato il trasferimento di somme all'estero. E' stabilito che per regolarizzare le evasioni oltrefrontiera è, prima di tutto, necessario che vengano sanate le violazioni fiscali "
domestiche". Il tutto per evitare disparità di trattamento tra coloro che trasferiscono somme di denaro all'estero e coloro che le lasciano in Italia.
Maggiore copertura premiale per chi aderisce
Tra le novità del testo della proposta di legge anche la non punibilità per i delitti tributari, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del Dlgs n.
74/2000, in materia di
dichiarazione fraudolenta,
dichiarazione infedele,
omesso versamento Iva e
omesso versamento delle ritenute.
Non saranno puniti per tali reati non solo coloro che si avvalgono della procedura della voluntary disclosure per il rientro dei capitali dall’estero, ma anche i contribuenti che vogliono sanare evasioni fiscali commesse in Italia senza trasferimento di denaro.
Per garantire una più completa protezione penale per chi aderisce - con il nuovo testo di legge - viene esclusa la punibilità dei reati connotati da fraudolenza (non potranno essere puniti gli autori e coloro che hanno commesso o concorso a commettere dichiarazione fraudolenta), mentre nella versione iniziale per questi era prevista solo una riduzione della pena applicabile. Restano, invece, le pene per chi commette reati di emissione di fatture false.
Le maggiori tutele sono, poi, estese anche ai reati di riciclaggio (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale), mentre per quanto riguarda il
nuovo reato di autoriciclaggio è prevista la non punibilità del reato per chi aderisce alla sanatoria per le somme detenutale all’estero. Resta ferma la sua punibilità con riferimento a coloro che sanano evasioni fiscali domestiche, senza trasferimento di denaro.