Voluntary disclosure bis Nuovo modello

Pubblicato il 03 gennaio 2017

Definita la prima tappa della nuova procedura di emersione dei capitali sommersi, dopo la Voluntary disclosure del 2015 (Legge n. 186/2014).

La nuova procedura ribattezzata Voluntary disclosure 2.0, prevista dal Decreto legge n. 193/2016, vede l'approvazione da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate della versione definitiva del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Il tutto è avvenuto tramite la pubblicazione del provvedimento n. 233984/2016 del 30 dicembre 2016 che, oltre ad approvare il nuovo modello da utilizzare per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, definisce anche le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Al provvedimento sono allegati:

  1. il modello per la richiesta di accesso alla procedura

  2. le istruzioni per la compilazione del modello

  3. le specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi pec degli uffici competenti alla ricezione

  4. il format per la redazione della relazione di accompagnamento.

Nuovo Modello VD 2.0

Il modello è reperibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in formato elettronico.

Questo può essere presentato esclusivamente in modalità telematica direttamente dai contribuenti abilitati ad Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati.

Il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato al Fisco entro il 31 luglio 2017.

L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione.

In attesa dell’apertura del canale telematico per l’invio del nuovo modello, coloro che intendono inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il vecchio format di istanza e trasmetterlo sempre esclusivamente per via telematica.

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