Il Giudice di pace di Foligno ha accolto la domanda promossa da tre passeggeri nei confronti di una compagnia aerea e volta al rimborso dei titoli di viaggio acquistati per un volo intercontinentale, spostato dal vettore di due giorni.
Gli attori avevano immediatamente contestato alla compagnia la modificazione unilateralmente apportata, chiedendo il rimborso del prezzo pagato per la prenotazione, ma non avevano ricevuto alcun riscontro.
Pochi giorni prima della data individuata per la partenza, era scattato il lockdown causa Coronavirus e la conseguente emanazione, da parte del legislatore, di provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione delle persone.
Nel dettaglio, con l'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, così come integrato e modificato dall'art. 1 del Dpcm del 9 marzo 2020, era stato disposto il divieto per le persone fisiche di ogni spostamento, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Anche per questo motivo, i passeggeri non si erano recati all'imbarco alla data fissata dal vettore che, come detto, non aveva nemmeno riscontrato la loro richiesta.
Gli stessi avevano così adito le vie giudiziali deducendo, tra gli altri motivi, che la variazione, unilateralmente disposta, costituiva cancellazione del volo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 97 depositata il 12 ottobre 2020, ha accolto le relative domande, condannando il vettore aereo, rimasto contumace, alla restituzione della somma versata per l’acquisto dei biglietti, oltre interessi e spese legali.
Nella decisione, l’organo giudicante ha considerato provate le circostanze dedotte in giudizio: accertata la stipula del contratto di trasporto, ha evidenziato come lo spostamento della data di partenza avrebbe vanificato o gravemente minato le finalità del viaggio dei tre contraenti.
Per questo motivo, la prospettiva di voucher in alternativa al prezzo dei biglietti non sarebbe stata nemmeno sindacabile, visto anche che la parte convenuta non si era costituita e non aveva nemmeno dato comunicazione della disponibilità per un eventuale rilascio.
Infine, posto che la vicenda esaminata si era svolta in concomitanza con l’emergenza COVID-19, è stato ritenuto che si dovesse applicare la previsione di cui all’art. 28 del DL n. 9/2020, nel combinato disposto con l’art. 1436 c.c., riconoscendosi, dunque, la ricorrenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione, così come sancita in favore dei soggetti intestatari dei titoli di viaggio dalla normativa emergenziale Coronavirus.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".