“Vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. Inosservanza senza reato

Pubblicato il 06 settembre 2017

Non è violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011. Essa può tutt’al più rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale.

Ha così stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, parzialmente accogliendo il ricorso di un imputato, avverso la pronuncia che ne confermava la responsabilità, oltre che per lesioni personali aggravate – commesse mentre si trovava sottoposto alla misura di prevenzione – anche per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (ex art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011) per aver trasgredito alle prescrizioni, imposte con la stessa misura di prevenzione, di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

Previsione troppo generica

Orbene il difensore dell’imputato sollevava proprio la genericità ed indeterminatezza di detta ultima contestazione (cit. art. 75 comma 2), la cui configurabilità e tipicità – in punto di violazione delle prescrizioni, da parte del sorvegliato speciale, di vivere onestamente e rispettare le leggi – veniva quindi rimessa alle Sezioni Unite, cui veniva, nello specifico, sottoposta la seguente questione: “se la norma incriminatrice di cui all’art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

Fornita risposta negativa al presente quesito - dopo un’ampia ed articolata motivazione, che fa appunto leva sulla indeterminatezza e vaghezza della previsione - alla Corte Suprema, con sentenza n. 40076 del 5 settembre 2017, non resta che dichiarare l’insussistenza, in riferimento al caso de quo, del reato ex art. 75 comma 2, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello limitatamente al reato di lesioni personali.

 

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