Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione, la norma di cui all’articolo 75 del Decreto legislativo n. 159/2011 – punitiva di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ex articolo 8 del d.lgs. 159 medesimo – non si applica anche nel caso di violazioni delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, prescrizioni che sarebbero “generiche e indeterminate”.
La violazione di queste ultime, tuttavia, può risultare rilevante in sede di esecuzione del provvedimento ai fini dell’eventuale aggravamento della misura.
E’ quando si apprende da un’informazione provvisoria di Cassazione, la n. 10 del 27 aprile 2017.
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