Il Senato ha definitivamente approvato, con 197 sì, 47 astensioni e nessun voto contrario, il testo del disegno di legge sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cosiddetto “Codice rosso”.
Il provvedimento - che ad aprile aveva ricevuto l’ok dell’altro ramo del Parlamento - introduce modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia.
Tra le novità sul fronte procedurale, si segnalano le previsioni che riguardano l’ambito delle indagini preliminari per i reati di violenza domestica e di genere (ovvero i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, atti persecutori, lesioni personali aggravate da legami familiari), introduttive di una corsia preferenziale che velocizza l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
Si prevede, così, che:
Per quanto riguarda il piano sostanziale, il Ddl introduce, in primo luogo, il nuovo articolo 387-bis nel codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, articolo che sanziona chi violi tali obblighi e divieti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il testo introduce anche ulteriori fattispecie di reato, ovvero:
Le ulteriori misure sono volte a sancire un aumento delle pene per i reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere: si registra, così, l’innalzamento delle pene per maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale e abusi su minori.
Previste, poi, anche speciali circostanze aggravanti: viene sancita l’applicazione della pena dell’ergastolo per le ipotesi di omicidio in cui il colpevole conviveva con la vittima o se aveva una relazione stabile con quest’ultima, nonché un’aggravante se il rapporto con la vittima era nel frattempo terminato.
Per finire, si evidenzia la modifica dell’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena: nei casi di condanna per reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
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