Vittima dell'induzione indebita con margine di discrezionalità
Pubblicato il 15 marzo 2014
Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza
12228 del 14 marzo 2014, sono intervenute per precisare il
discrimine tra la fattispecie di
concussione e quella relativa al nuovo reato di
induzione indebita.
In particolare, il Supremo collegio di legittimità è intervenuto a risolvere il relativo
contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della
riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della Legge n.
190/2012, precisando che:
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nella concussione si ha un
abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato mediante
violenza o minaccia, da cui deriva una
grave limitazione della
libertà di autodeterminazione del destinatario che,
senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità;
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nell'induzione indebita, l'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale consiste in una
condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale
condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di
ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un
tornaconto personale;
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nei casi ambigui o di confine – spiega infine la Corte - “
i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica ed all'esito di una complessiva ed equilibrata valutazione del fatto”.