Vittima dell'induzione indebita con margine di discrezionalità

Pubblicato il 15 marzo 2014 Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza 12228 del 14 marzo 2014, sono intervenute per precisare il discrimine tra la fattispecie di concussione e quella relativa al nuovo reato di induzione indebita.

In particolare, il Supremo collegio di legittimità è intervenuto a risolvere il relativo contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della Legge n. 190/2012, precisando che:

- nella concussione si ha un abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità;

- nell'induzione indebita, l'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale consiste in una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale;

- nei casi ambigui o di confine – spiega infine la Corte - “i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica ed all'esito di una complessiva ed equilibrata valutazione del fatto.
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