Visto di conformità valido con dichiarazione compilata dal contribuente

Pubblicato il 30 gennaio 2020

L’Agenzia delle Entrate risponde ad uno quesito online pervenuto a Telefisco 2020 in tema di visto di conformità.

L’interrogativo era sorto dopo che la risoluzione 99/E del 29 novembre 2019 aveva espressamente affermato che “è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione”.

Ciò aveva sollevato un dubbio tra gli operatori sulla validità del visto apposto, in caso di dichiarazione predisposta dal contribuente, qualora poi la stessa dichiarazione venisse spedita dal professionista che effettivamente ha apposto il visto di conformità.

Visto di conformità, valido se è compilato il “codice 1”

In merito l’Agenzia afferma che: anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata già compilata dal contribuente e, quindi, nella casella “impegno a presentare in via telematica la dichiarazione” l’intermediario abbia compilato il codice 1 (dichiarazione predisposta dal contribuente), il visto apposto dal professionista deve ritenersi valido.

Ciò, però, ad un condizione: il professionista che ha apposto il visto deve essere anche lo stesso che cura la trasmissione telematica del modello, assumendosi l’onere del controllo e la responsabilità di quanto predisposto dal contribuente.

Nella risposta l’Agenzia non aggiunge altro riguardo alle responsabilità, ricordando che si tratta sempre di responsabilità che non comportano mai valutazioni di merito, ma solo la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione rispetto alle risultanze della documentazione contabile. In altri termini, la responsabilità del professionista rimane legata alla correttezza formale della dichiarazione e alla regolare tenuta delle scritture contabili.

Visto di conformità rilasciato da un Caf imprese

L’Agenzia coglie l’occasione per fare chiarezza anche sul caso del visto di conformità rilasciato dal responsabile assistenza fiscale di un Caf imprese, qualora la dichiarazione sia stata predisposta da una società di servizi partecipata a maggioranza dalle stesse organizzazioni di categorie socie del Caf.

L’Agenzia ribadisce, alla luce dell’articolo 11, comma 1 del Decreto 164/99, che in caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere trasmesse e tenute anche da una società di servizi.

Allo stesso modo, dunque, le dichiarazioni si intendono trasmesse e tenute dal Caf, a condizione che la tenuta e trasmissione siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso Caf.

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