Visto di conformità nell’integrativa, salvi i rimborsi senza garanzia

Pubblicato il 01 settembre 2020

Sì ai rimborsi Iva senza la garanzia richiesta dall’Agenzia, se si è provveduto a presentare una dichiarazione integrativa - per ciascun anno oggetto della richiesta di rimborso (2015 e 2017) - recante il visto di conformità.

Il meccanismo perverso, superato dalla risposta dell’’Agenzia delle Entrate n. 292/2020, è quello del blocco del rimborso: la Direzione regionale competente, apre l’istruttoria della richiesta di rimborso chiedendo all’interessato di presentare la garanzia mediante polizza fideiussoria o documenti equipollenti; il contribuente non ottempera, perché si è avvalso della semplificazione dell'apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa, in luogo della prestazione della garanzia; l’Agenzia non procede al rimborso.

Dunque, la risposta al quesito posto dall’istante è favorevole allo stesso: il contribuente ha ragione e non necessita di presentare la garanzia, in quanto legittimato dall'art. 38-bis, commi 3 e 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, che dà la possibilità di apporre il visto di conformità in luogo della prestazione della garanzia prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

Ovviamente, nel caso trattato, sono stati superati i motivi ostativi all'apposizione del visto di conformità:

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