Visto di conformità infedele, nuove sanzioni per i Caf applicate dal 2019

Pubblicato il 25 maggio 2019

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12 del 24 maggio 2019, fornisce alcune indicazioni circa la disciplina del visto di conformità infedele (ex art. 39, comma 1, lettera a), Dlgs n. 241/1997) a seguito delle modifiche che sono state apportate dall’articolo 7-bis del Dl n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

Nuova disciplina su visto di conformità infedele

Il Dl n. 4/2019, cosiddetto decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele.

Nello specifico, la modifica ha riguardato l’importo della somma richiesta al responsabile dell’assistenza fiscale/Centro di assistenza fiscale o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale.

L’Agenzia ricorda che in base alla nuova formulazione arrecata alla normativa dal Dl n. 4/2019, in caso di visto di conformità infedele su un modello 730 inviato (anche se precompilato e senza modifiche), il professionista abilitato, il responsabile dell’assistenza fiscale (Raf) e, in solido con quest’ultimo, il Caf, sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.

La nuova norma conferma che il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, a meno che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con apposita comunicazione. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

Decorrenza temporale nuova normativa

La Legge di conversione n. 26 del 2019 del Decreto legge n. 4 del 2018 è entrata in vigore il 30 marzo 2019, giorno successivo a quello della pubblicazione ufficiale.

Di conseguenza, anche le disposizioni recate dall’articolo 7-bis del suddetto Dl n. 4 del 2019, in assenza di norme derogatorie specifiche, entrano in vigore il 30 marzo 2019.

Nel nuovo documento di prassi, quindi, l’Agenzia sottolinea che le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai Caf e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente al 30 marzo 2019, pertanto “a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019” (730 2019, relativo al 2018).

Infine, secondo l’Agenzia, non si ravvisano le condizioni per applicare il principio del favor rei (articolo 3, comma 3, del Dlgs 18 settembre 1997, n. 472), per le violazioni commesse ante 30 marzo 2019.

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