L’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla sussistenza dell'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi provvede alla predisposizione e alla trasmissione della dichiarazione.
Nella risoluzione n. 99 del 29 novembre 2019, l’Agenzia ribadisce l’importanza della suddetta corrispondenza soggettiva tra chi appone il visto e chi predispone e invia la dichiarazione, alla luce del fatto che il visto di conformità è necessario non solo ad attestare la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, ma è anche strumentale a ottenere l'esonero dalla prestazione di garanzia in caso di richiesta di rimborsi Iva sopra i 30 mila euro o per utilizzare in compensazione i crediti delle dichiarazioni che eccedono i cinque mila euro.
L’Agenzia per avvalorare il citato obbligo di identità soggettiva effettua un excursus della normativa e della prassi in materia di visto di conformità, ricordando, in primo luogo, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e legittimati a rilasciare, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione per le dichiarazioni da loro predisposte, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del Dlgs n. 241/1997 e dall’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998.
Fra i soggetti abilitati indicati dalle norme menzionate, si devono aggiungere anche quelli individuati dal decreto ministeriale 18 febbraio 1999, che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, indica come “altri incaricati” della trasmissione anche le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e le società commerciali di servizi contabili, e dall’articolo 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164, secondo il quale i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.
Quest'ultimo, inoltre, stabilisce che le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Infine, riguardo la trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia ricorda – ai sensi del citato articolo 3, comma 3-bis Dpr n. 322/1998 - che i soggetti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni, sono obbligati alla loro trasmissione in via telematica.
Alla luce delle suddette disposizioni normative, secondo l’Agenzia delle Entrate, è dunque evidente la sussistenza dell’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi provvede alla predisposizione e invio della dichiarazione.
Nella risoluzione n. 99/E/2019, a supporto di tale evidenza vengono richiamate anche due precedenti posizioni agenziali:
In entrambe le circolari è, dunque, assicurata l’identità soggettiva fra chi appone il visto e chi materialmente invia la dichiarazione dei redditi o Iva.
Riguardo agli eventuali comportamenti illeciti, la risoluzione ricorda che:
L’Agenzia – riguardo alle condotte già poste in essere prima della pubblicazione di tale nuovo documento di prassi – conclude con un’apertura rispetto al passato: gli uffici competenti valuteranno l’eventuale sussistenza della buona fede o le obiettive condizioni di incertezza di applicazione delle disposizioni che potrebbero determinare la non punibilità del comportamento tenuto.
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